Con l’ordinanza del 17 febbraio 2026, n. 636, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi espressamente previsti, la possibilità di disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando questa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost., nonché con gli artt. 2, 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo nella parte in cui recepisce l’art. 3 della CEDU.
La questione si inserisce nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 279 del 2013. In quell’occasione la Consulta, pur rilevando la presenza delle criticità evidenziate dai giudici rimettenti, dichiarò la questione inammissibile1, rivolgendo tuttavia un monito al legislatore affinché individuasse rimedi idonei a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario2. La Corte, in mancanza di un siffatto intervento, si riservò la possibilità di «adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità»3.
Note
- In altre parole, «una illegittimità costituzionale che è, sì, accertata, ma che non può esser dichiarata». Sul punto, cfr. A. Ruggeri, “Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario), Consulta OnLine ISSN 1971-9892, fasc. un./2013″
- G. L. Gatta, “SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO: DALLA CORTE COSTITUZIONALE UN MONITO AL LEGISLATORE. No al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147 c.p.) come rimedio giurisdizionale contro il sovraffollamento delle carceri. Almeno per ora…“, in Diritto Penale Contemporaneo, 10 ottobre 2013
- Cfr. Comunicato Stampa, consultabile in G. L. Gatta, Ibidem

